Patronato

La Fabi di Como offre servizio di patronato a tutti i suoi iscritti

La Fabi di Como offre servizio di patronato a tutti i suoi iscritti, siamo a vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza nella gestione di pratiche quali:

Pensioni: calcolo presunta data pensionamento e importo assegno di pensione, domanda di pensionamento.

Invalidità/permessi legge 104: richiesta permessi legge 104 per se stesso o famigliari conviventi.

Maternità e paternità: richiesta congedo di maternità, congedo parentale, tutele aggiuntive previste da CCNL

 

Dettagli servizi

Nel 2019 si è verificato l’ultimo adeguamento alla variazione dell’aspettativa di vita, serviranno 5 mesi in più di età o di contributi (per la pensione anticipata, anche quella dei lavoratori precoci).

Pensione anticipata
La pensione anticipata è legata al raggiungimento di una anzianità contributiva e le regole per la pensione anticipata per il prossimo anno corrispondono a quelle previste per il 2017: i requisiti rimangono gli stessi. C’è la novità dei lavoratori precoci che sono quei lavoratori che all’età di 19 anni già avevano maturato almeno 12 mesi di contributi e si trovano in determinate condizioni. 

La pensione anticipata dunque nel 2018 si può ottenere se si possono far valere:

  • DONNE: 41 anni e 10 mesi di contributi (2175 settimane)
  • UOMINI: 42 anni e 10 mesi di contributi (2227 settimane)
  • PRECOCI (sia uomini che donne) in particolari condizioni: 41 anni di contributi (2132 settimane)

La pensione anticipata precoci è riconosciuta nei limiti dei Fondi annualmente stanziati e gli interessati debbono inoltrare domanda di certificazione dei requisiti per l’accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018.

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è, invece, legata al raggiungimento dell’età pensionabile e sarà di 66 anni e 7 mesi uguale sia per gli uomini che per le donne e uguale per i lavoratori dipendenti, per quelli pubblici ed anche per i lavoratori autonomi.

I requisiti 2018 per avere liquidata la pensione di vecchiaia sono:

  • pensione di vecchiaia in presenza di contribuzione precedente al 1 gennaio 1996 (anche un solo contributo):
    66 anni e 7 mesi di età
    Almeno 20 anni di contribuzione
  • pensione di vecchiaia in presenza di contribuzione solo successiva al 31 dicembre 1995 e per chi matura i requisiti nella Gestione Separata:
    66 anni e 7 mesi di età
    almeno 20 anni di contribuzione
    importo pensione non inferiore ad 1,5 volte l’assegno sociale (€ 679,50 mensili)
  • pensione di vecchiaia anticipata:
    63 anni e 7 mesi di età
    almeno 20 anni di contribuzione
    importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (1.268,40 mensili)
  • pensione di vecchiaia contributiva:
    70 anni e 7 mesi di età
    almeno 5 anni di contribuzione

Documenti necessari

  • copia carta d’identità e codice fiscale
  • copia carta d’identità e codice fiscale del coniuge se sposato
  • data stato civile (data matrimonio, data separazione, data divorzio, data vedovanza)
  • se figli conviventi luogo e data di nascita (se a carico copia del CF)
  • IBAN
  • data cessazione rapporto di lavoro
  • ultimo cedolino paga (per gli autonomi ultima dichiarazione dei redditi)
  • eco-cert INPS
  • dimissioni on line

Per individuare le possibilità di pensionamento utile o il trattamento previdenziale più favorevole in ogni singolo caso è opportuno studiare attentamente la posizione contributiva insieme ad un esperto operatore di patronato che saprà consigliare la migliore soluzione e offrire una consulenza personalizzata.

I nostri uffici sono a disposizione per un appuntamento chiamando il numero

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo. La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Documenti necessari

  • fotocopia carta d’identità valida
  • fotocopia tessera sanitaria
  • ultimo cedolino paga
  • lettera licenziamento e/o contratto se a tempo determinato
  • modulo INPS cod. SR163 (scaricabile dal sito) timbrato dalla banca e/o dalla posta

INVALIDITA’ CIVILE
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

Documenti necessari

  • copia carta d’identità e codice fiscale marito e moglie (data matrimonio)
  • certificato medico on-line

PENSIONE DI REVERSIBILITA’
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità)
  • lavoratore (pensione indiretta)

A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. 

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92)
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità). 

Documenti necessari

  • copia carta d’identità e codice fiscale marito e moglie
  • data stato civile (data matrimonio, data separazione)
  • certificato di morte
  • IBAN
  • ultima dichiarazione dei redditi (marito e moglie)

ATTENZIONE: Pensione di reversibilità ai superstiti nei casi di nuovi matrimoni
Il diritto alla pensione di reversibilità venga meno in caso di nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite.Tuttavia, a seguito di revoca della pensione per nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere la liquidazione della cosiddetta “doppia annualità”, corrispondente a 26 volte l’importo pensionistico spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Per ottenerla è necessario:

  • presentare all’INPS la relativa domanda
  • allegare il certificato di matrimonio
  • restituire il libretto di pensione.

PENSIONE/ASSEGNO INABILITA’
L’assegno di invalidità (prima della riforma pensione di invalidità) viene riconosciuto in caso di infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Attenzione: la pensione e l’assegno di invalidità possono essere trasformatia richiesta degli interessatiin pensione di anzianità o di vecchiaia. 

Documenti necessari

• copia carta d’identità e codice fiscale marito e moglie
• data stato civile (data matrimonio, data separazione, data divorzio, data vedovanza)
• IBAN
• ultima dichiarazione dei redditi (marito e moglie)
• certificato medico on-line SS3 (invalidità pensionabile)

A CHI SPETTA
I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro da:

  • disabili con contratto individuale di lavoro dipendente
  • genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi
  • coniuge lavoratore dipendente
  • parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi
  • parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

COSA SPETTA
I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile, in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all’età dell’assistito:

  • genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa
  • genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente ma non anche riposi orari
  • genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni di permesso mensile

Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività dev’essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.

Documenti necessari

  • copia carta d’identità e codice fiscale invalido e richiedente
  • verbale legge 104 (con dicitura art. 3 comme 3)
  • busta paga richiedente

RICOSTITUZIONE QUATTORDICESIMA
Tutti i pensionati che ritengono di avere diritto alla quattordicesima pur non avendola ricevuta, possono presentare la domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima, per farsi accreditare l’importo spettante.

Documenti necessari

  • fotocopia carta d’identità marito e moglie
  • fotocopia tessera sanitaria marito e moglie
  • dichiarazione dei redditi marito e moglie
  • data matrimonio

Contattaci

Scrivici

Inviaci una mail per qualsiasi dubbio

Chiama

Risponderemo alle tue domande

Visita la nostra sede

Vieni a trovarci nei nostri uffici